GEV FORESTE PER SEMPRE
Home GEV VIGILANZA EDUCAZIONE AMBIENTALE PROTEZIONE CIVILE GEV NEL MONDO UTILITA' NEWS
EVENTI LINKS PARTNERSHIP LEGISLAZIONE CONTATTI AREA RISERVATA FOTO GALLERY VARIE

 

Articolo 1- COSTITUZIONE.

E' costituito in Modena il Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (CGGEV) con sede legale e amministrativa in Modena presso Assessorato Ambiente della Provincia di Modena in Via J. Barozzi n. 318.   I contenuti e la struttura dell' organizzazione sono democratici .

 Articolo  2 - FINALITA' DEL CORPO.

Il CGGEV non persegue fini di lucro, ma intende operare per la tutela, l'educazione e il recupero ambientale in tutte le sue componenti.  Per svolgere a tal fine una proficua attività occorre:  

1. esercitare le funzioni di Guardia Ecologica nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;

2. intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione ai sensi delle normative vigenti;

3. promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;

4. collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, d'escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;

5. collaborare all'organizzazione dei corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie;

6. partecipare cd indire seminari, convegni e dibattiti che trattino i temi del nostro operare;

7. collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile.

8. Promuovere e sostenere attività internazionali di cooperazione allo sviluppo sostenibile e di salvaguardia e protezione dell'ambiente con particolare riferimento alla foresta tropicale ed ai suoi abitanti.

9. P romuovere, partecipare e collaborare con Enti Pubblici ed associazioni per la salvaguardia del Paesaggio e del patrimonio archeologico, storico, artistico  ed architettonico ;

La durata del CGGEV. è illimitata.

Articolo 3 - ADERENTI .

Fanno parte del CGGEV tutte le Guardie che hanno ottenuto la nomina. Per ottenere la nomina a G.G.E.V. occorre:

a. partecipare ad un corso specifico e risultare idonei ad un esame finale d'ammissione;

b. inoltrare l'attestato d'idoneità e la documentazione necessaria all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla nomina a G.E.V.

La nomina a Guardia Giurata viene rilasciata dalla Prefettura di Modena previa acquisizione della nomina a G.E.V. della Provincia.

Fanno altresì parte del Corpo tutti coloro che hanno fatto domanda di frequentare il corso con la qualifica d'Aspiranti Guardie su parere favorevole del Comitato Direttivo. L'Iscrizione al Corpo decorre dalla data di delibera del C.D. Le Aspiranti G.E.V. non possono ricoprire cariche sociali o di responsabilità all'interno del corpo, ma possono affiancare le stesse come accompagnatore e collaborare alle iniziative educative e di Protezione Civile. Le Aspiranti Guardie devono comunque impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le direttive degli Organi del Corpo.  Il corso per Aspiranti Guardie verrà istituito con la Provincia ogni qualvolta lo s'intenda necessario .

Gli aderenti cessano di appartenere al CGGEV per:

1. dimissioni volontarie;

2. non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

3. morte;

4. per comportamento contrastante con gli scopi del Corpo  e con le direttive del Consiglio Direttivo o  per persistenti violazioni degli obblighi statutari e della vigente normativa regionale di riferimento del Corpo GEV .

5. per esclusione da parte dell' assemblea o  perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria deliberata dalla Provincia .

L'esclusione delle singole Guardie o Aspiranti è deliberata dall'Assemblea In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere comunicate per iscritto gli addebiti che vengono mossi allo stesso per consentirgli facoltà di difesa e replica.

La Guardia o Aspirante dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Articolo 4 - DOVERI e DIRITTI DELLA GUARDIA.

Dopo la nomina la Guardia deve:

a. aderire per iscritto al Corpo;

b. osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni degli organi dirigenti;

c. partecipare alle iniziative che vengono decise in accordo con la Provincia;

d. richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo prima di intraprendere iniziative personali a nome del Corpo.

e. Pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare deciso dall'assemblea.

 La Guardia ha diritto a:

a. partecipare alle assemblee;

b. votare direttamente o per delega;

c. svolgere le funzioni istituzionali

d. recedere dall'appartenenza al CGGEV. dando le dimissioni per iscritto con restituzione dei documenti comprovanti la qualifica a Guardia Ecologica Volontaria.

La Guardia all'atto dell'adesione esenta per iscritto il Corpo, nonché gli Organi direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

 Articolo  5 - ORGANI DEL CORPO.

Sono Organi del Corpo: 

    1. l'Assemblea delle Guardie;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente:
    4. l'Esecutivo;
    5. il Collegio dei Probiviri;
    6. Il Comitato di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata quadriennale con possibilità di verifica annuale su richiesta della maggioranza dei componenti di almeno il territorio di una Area. E' consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo

Articolo 6 - L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con i requisiti dell'art. 3.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le richieste di modifica allo statuto. L'assemblea è l'organo supremo della Associazione e ha i seguenti compiti :

1. stabilire i programmi generali e le linee d'intervento dell'associazione;

2. eleggere i membri del consiglio direttivo;

3. eleggere i membri del comitato di controllo;

4. eleggere i membri del collegio dei probiviri;

5. approvare il programma d'attività proposto dal consiglio direttivo;

6. approvare il bilancio preventivo;

7. approvare il bilancio consuntivo;

8. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

9. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

10. deliberare sull'esclusione di Guardie o Aspiranti su proposta dei probiviri;

Articolo  7 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo (C.D.) E' composto da almeno undici membri eletti dall'Assemblea salvaguardando la rappresentatività di ogni zona in cui è suddivisa la Provincia secondo le decisioni del C.D. in carica, rappresentanza che in ogni caso non deve essere inferiore ad uno. I membri del C.D. non hanno diritto a compenso. Il C.D. è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi nonché ogniqualvolta egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri in carica. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire almeno dodici giorni prima della riunione, fa fede la data del timbro postale o quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Le riunioni del C.D. sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi. Spetta al C.D.:

1. rendere operative le delibere dell'Assemblea;

2. deliberare in merito all'attività ed alle iniziative dell'associazione

3. predisporre miglioramenti organizzativi e logistici per rendere più efficace ed efficiente l' azione dell' associazione;

4. verificare  i bilanci predisposti dal tesoriere prima dell' approvazione in assemblea ;

5. coordinare gli interventi istituzionali e l'attività di servizio delle Guardie sentite le preposte Commissioni Tecniche;

6. sottoporre eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri;

7. ratificare la nomina di nuove Guardie. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del C.D. la sostituzione  e' deliberata dal CD su proposta delle zona di cui era rappresentante il dimissionario ; la nuova componente durerà in carica fino al termine del mandato del C.D.;

8. Eleggere Il Presidente e il/i vice-Presidente/i che vengono scelti di norma suddividendo le cariche tra pianura e montagna;

9. Nominare L'Esecutivo.

10. Nominare i coordinatori d'Area e Responsabili di Settore

Alle riunioni del C.D. possono partecipare con diritto di parola (previa richiesta scritta e motivata) ma senza facoltà di voto tutte le Guardie ed aspiranti. Il C.D. può indire riunioni aperte ed invitare alle sedute chiunque ritenga necessario alle attività da svolgere in qualità di esperti, che possono esprimersi con solo voto consultivo.

Articolo 8 - PRESIDENTE.

Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del C.D ., è eletto da quest' ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 5, comma 2° e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 1°.

Il Presidente rappresenta legalmente il CGGEV. nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del C.D.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del C.D. , sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva,

In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o dal componente del C.D. più anziano di età.

S ottoscrive le convenzioni e i contratti in nome dell' associazione  e  dà esecuzione alle delibere del Consiglio. E' il solo, dopo autorizzazione del C.D., ad avere rapporti con i mezzi di informazione con possibilità di delega .

Articolo  9 - L' ESECUTIVO  

L' esecutivo ha lo scopo di coadiuvare  il Presidente nei sui compiti di gestione dell' associazione ed esecuzione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. L' Esecutivo è Presieduto dal Presidente ( o in mancanza dal Vicepresidente) ed e' formato da 5 membri:

Presidente;

Vicepresidente;

Segretario; - con i seguenti compiti :

1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

2. provvede al disbrigo della corrispondenza;

3. é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, C.D., collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti.

Tesoriere; - con i seguenti compiti:

1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese d'ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al C.D. entro il mese di marzo;

2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

3. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D.;

Economo; - con i seguenti compiti:

1. Collabora con il tesoriere alla tenuta della contabilità in particolare per le uscite;

2. Cura gli acquisti dei beni del corpo e coordina la gestione dei magazzini della logistica e delle spese per le strutture e i mezzi dell'associazione .

Articolo 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Il Collegio dei Probiviri (C.P.) è formato da tre membri ( + 2 supplenti) eletti dall'Assemblea non facenti parte del C.D. o di altri organi del Corpo, che a loro volta nominano il loro Presidente .

Il C.P., di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo del Corpo o di singole Guardie, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singole Guardie e/o dagli Organi del Corpo, assumendo i provvedimenti del caso. Il C.P. inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione d'eventuali controversie tra Organi del Corpo.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è appellabile all' assemblea ( fatto salvo il diritto del singolo di tutelarsi presso la magistratura ordinaria). In merito alle decisioni prese relaziona periodicamente al consiglio direttivo ed annualmente all' assemblea.

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. 
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati

 Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata secondo le   norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione che preveda : 

a. non luogo a procedere;

b. richiamo verbale;

c. censura scritta;

d. sospensione temporanea massimo 3 mesi ;

e. Proposta all'assemblea d'espulsione dal Corpo. Questa deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice; in attesa di ratifica vige la sospensione..

Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione

Tutti i membri del Collegio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere il verbale delle riunioni che dovrà essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà il primo in ordine di elezione dei supplenti.

Articolo  11 - COMITATO DI CONTROLLO   -

Il Comitato di Controllo  è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato di Controllo  esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Comitato di Controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. Il Comitato di Controllo può partecipare alle riunioni e può prendere visione dei verbali del Consiglio direttivo

I membri del Comitato di Controllo non possono in alcun modo far parte degli altri organi del Corpo.

Articolo 12 - RISORSE ECONOMICHE -

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

1. quote associative e contributi degli aderenti;

2. contributi dei privati;  

3. contributi dello Stato, d'enti e dì istituzioni pubbliche;  

4. contributi d'organismi internazionali;  

5. donazioni e lasciti testamentari;  

6. rimborsi derivanti da convenzioni;

7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  

8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. 

9. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal C. D..

Articolo  13 - QUOTA SOCIALE -

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità d'aderente.  Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali .

Articolo 14 - BILANCIO.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.  Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione .

Articolo 16 - AUTONOMIA DELL' ASSOCIAZIONE  E RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI.

Pur facendo riferimento agli Enti pubblici, s'impegna a mantenere una propria autonomia operativa facendo proprie le eventuali indicazioni e leggi regionali emanate al riguardo. Per quanto riguarda i rapporti con tutte le associazioni operanti sul territorio resta in ogni caso prioritario il rapporto della Guardia verso il Corpo nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO.

In caso di scioglimento del CGGEV, per qualunque causa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18- NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

Testo approvato dall'assemblea straordinaria del 8 giugno 2007

© GEV Modena 1996 2006 - Il materiale pubblicato nel sito appartiene al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena. Si declina ogni responsabilità sull'utilizzo di quanto pubblicato. Se ne consente la riproduzione non a scopo commerciale citandone la fonte. Ultima modifica 11 Maggio, 2013 .
 
G.E.V. Modena
Scheda Informativa
Statuto
Organi Statutari
Organigramma
Regolamento di Servizio
Codice Deontologico
Riconoscimenti
Decreto Iscrizione Albo Regionale
Decreto Iscrizione Albo Prot. Civile
Sedi GEV
Suddivisione Territoriale
Mezzi in dotazione
Links

Seguici su
Facebook