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Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213


- introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale -

La norma in oggetto ha introdotto fondamentali innovazioni che interessano anche le procedure sanzionatorie applicabili dalle G.E.V.

L'Art. 52 del decreto in esame introduce un'importante modifica all'articolo 16 della legge 689/81 pagamento in misura ridotta).

Ecco il nuovo testo (in verde l'oggetto della modifica)

"E' ammesso il pagamento In misura ridotta pari alla terza parte dl massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

La citata modifica comporta un'innovazione di gran rilevanza perché:
nelle fattispecie in cui la sanzione edittale è indicata solamente nel massimo, si applicherà non più il doppio di lire quattromila, ma si ammetterà al pagamento di una somma in misura ridotta pari al terzo del massimo stesso.

In ordine alle violazioni attualmente accertabili dalle GEV la nuova procedura interessa la contestazione di violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali per le quali non sia indicata la somma fissa da pagarsi a titolo di "oblazione" a norma dell'art. 107 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale R.D. 383/1934, tuttora in vigore per effetto dell'art. 64 del nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con la legge 142/90.

Nel caso in esame poiché l'Art 106 del citato T.U.L.C.P., NON prevede una sanzione minima edittale bensì " . .. fino a £. 1.000.000 " se non è stabilita la somma fissa per una determinata fattispecie sul verbale di contestazione dovrà essere indicato - per il pagamento in misura ridotta - il terzo del massimo di un milione : cioè £. 333.335.

Un'altra ,importante, innovazione introdotta dal D. L.vo 213/98, interessa la conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire. L'Art. 51/10 comma della norma predetta prevede infatti che : A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato.

Consegue, pertanto, che sul verbale di contestazione gli importi delle sanzioni dovranno essere riportati anche in EURO.

Al riguardo si ricorda che il cambio attualmente fissato è di: 1 EURO = £. 1.936,27

Secondo le regole definite dal Consiglio dell'Unione Europea gli arrotondamenti (dalla valuta nazionale all'Euro: procedure di calcolo a non meno di tre cifre decimali) vanno effettuati al centesimo inferiore o superiore e ,se a metà, alla cifra superiore.


© GEV Modena 1996 2006 - Il materiale pubblicato nel sito appartiene al Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena. Si declina ogni responsabilità sull'utilizzo di quanto pubblicato. Se ne consente la riproduzione non a scopo commerciale citandone la fonte. Ultima modifica 11 Maggio, 2013 .
 
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