Le Guardie Ecologiche Volontarie

Chi sono le GEV, cosa fanno, quando sono nate e come si diventa GEV.

CORSO DI FORMAZIONE 2015 per GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE della PROVINCIA di M O D E N A (art. 4 L.R. 23/89)
a cura Dr. M. Rossi (vice presidente Corpo GEV Provincia di Modena)

 

LA GUARDIA GIURATA nella legislazione di Pubblica Sicurezza:

 

•  T.U.L.P.S.(Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza): R.D. 18 giugno 1931 , n° 773

•  Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. : R.D. 6 maggio 1040 , n° 635

•  Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate : R.D.L. 26 .09. 1935, n° 1952

 

Si è innanzi visto che, ai sensi dell'art. 6/1° comma L.R. 23/89, l'efficacia della nomina a G.E.V., disposta con provvedimento della Provincia, è subordinata all'approvazione del Prefetto (1) , a norma dell'art. 138 del T.U.L.P.S. ed alla prestazione del giuramento (2)avanti alla medesima Autorità o a un funzionario da questa delegato (originariamente il Pretore , quindi in forza dell'art. 231, D. L.vo 19 febbraio 1998, n° 51 (3), il giuramento andava prestato innanzi al Sindaco, o a un suo delegato) ex art. 250 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. , come modificato dal D.P.R. 153/2008.

La G.E.V., per essere operativa, deve pertanto possedere la qualità di “ guardia giurata ”.

A proposito di tale qualifica è d'uopo citare alcuni riferimenti normativi.

L'art. 133 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773, sancisce: “ Gli enti pubblici, gli enti collettivi ed i privati, possono destinare guardie particolari giurate alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse”.

L'art. 249 del regolamento attuativo del richiamato T.U., approvato con R.D. 6.05.1940 n° 635, puntualizza che: “ Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili, deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge...”.

Da questi primi assunti normativi appare chiaro che la nozione dI “guardia” deve essere intesa come azione protratta a fini di custodia, sorveglianza, vigilanza, protezione; in senso puramente estensivo è la condizione di persona a cui è demandato tale compito

Le attività contemplate nel vigente ordinamento sono:

1) la vigilanza e la custodia della proprietà immobiliare o mobiliare;

2) l'investigazione per conto dei privati;

3) le ricerche e la raccolta di notizie per conto di privati.

Esse possono essere esplicate, in relazione all'atto permissivo:

1) da enti pubblici e dagli altri enti collettivi;

2) da privati;

3) da istituti privati;

4) da associazioni costituite da enti o da privati.

La materia interessa anche il potere disciplinare del Questore ( R.D. 26.09.35 n° 1952 ) per quanto concerne la condotta e l'impiego del personale addetto alla vigilanza o custodia della proprietà ovvero alla raccolta di informazioni ed all'esplicazione di ricerche o investigazioni.

In tema di competenza rammentiamo che il decreto di approvazione delle guardie giurate appartiene esclusivamente al Prefetto.

Tralasciando volutamente i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S. (4), condizione obbligatoria per poter essere investito di detta qualifica, assume significativo rilievo il disposto di cui all'art. 255 del precitato R.D. 6.5.40 n° 635, che espressamente prevede: “ Le guardie particolari giurate, addette alla custodia di beni mobili ed immobili ” - con esclusione quindi di quelle incaricate di investigazioni o raccolta di informazioni – “ possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate . Tali verbali fanno fede sino a prova contraria ”.

Ed ancora, dal combinato disposto di cui al precedente art. 255 e di cui agli artt. 2 ( “ Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito, con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia ") e 5 ( “ E' vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvate dal Questore ”) del R.D.L. 26.09.35 n° 1952, risulta chiaramente la competenza degli operatori in questione in ben precisi ambiti entro i quali si concretizzano poteri di accertamento di illeciti con conseguente redazione dei rispettivi atti.

Le attribuzioni delle guardie giurate trovano poi ulteriori limitazioni di carattere territoriale.

Il decreto prefettizio di approvazione di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. esplica la sua efficacia soltanto a livello provinciale.

L'art. 252 del Reg. del T.U.L.P.S. prevede infatti che quando le guardie giurate siano chiamate a custodire beni posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del prefetto di ciascuna provincia.

Rimane invece sufficiente il giuramento prestato avanti ad uno dei sindaci nel cui comune siano i beni da custodire.

E' lecito, a questo punto domandarsi se alle guardie giurate, nell'esercizio delle loro funzioni, competa la qualità di pubblico ufficiale.

La risposta, ad avviso dello scrivente, deve essere senz'altro affermativa. Una ormai consolidata giurisprudenza si è infatti espressa in tal senso:

“ Le guardie giurate sono pubblici ufficiali nell'esercizio concreto della funzione di prevenzione e repressione dei reati contro i beni affidati alla loro sorveglianza ” (Cass. Sez. III 14.11.62).

“ Le guardie giurate campestri, nell'ambito delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati per cui hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 255 del Regolamento del T.U.L.P.S ., sono pubblici ufficiali ” (Cass. Sez. I 12.02.64 ).

E' pubblico ufficiale la guardia giurata notturna quando esplica il suo servizio ” (Cass. Sez. VI 18.03.70 ).

“ Le guardie giurate non hanno la qualità di pubblico ufficiale al di fuori degli adempimenti di prevenzione e repressione dei reati nell'ambito dello specifico compito, ad esse demandato, di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari ” (Cass. 26.01.66).

Interessante è la sentenza della Pretura di Trani, 16 marzo 1990: “ Commette il reato di cui all'art.336 C.P. colui il quale usa violenza o minaccia nei confronti di una guardia giurata ecologica nell'esercizio delle proprie funzioni, in quanto tali guardie, quando prestano la loro istituzionale e regolamentare attività, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ”.

Ed ancora, la riformulazione dell'art. 357 C.P., ad opera dell'art. 17 della legge n° 86/90, così recita:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione di volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi ”.

Il secondo comma della norma soprarichiamata ben si attaglia alla figura della G.E.V.: la sua funzione amministrativa discende da norme di diritto pubblico (Leggi regionali) e da atti autoritativi (nomina della provincia, decreto prefettizio) e la sua opera si estrinseca per mezzo di poteri autoritativi (accertamento d'identità, redazione di verbali che fanno fede fino a prova contraria).

In ultima analisi la guardia giurata, e quindi anche la G.E.V., si delinea, nel nostro ordinamento, senz'altro qual “operatore del diritto”, a competenza limitata dalle proprie attribuzioni, e che riveste la qualità di pubblico ufficiale soltanto nell'esercizio concreto delle sue funzioni .

I limiti dell'attività della guardia giurata (e quindi anche della G.E.V.) nell'esplicazione delle proprie funzioni risiedono nel fatto che, secondo consolidata giurisprudenza, non è organo di Polizia Giudiziaria (5).

La qualità di Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per il combinato disposto dell'art 57 C.P.P. e delle leggi e regolamenti cui rinvia, deve infatti essere espressamente conferita, per l'appunto, in forza di una legge o di un regolamento autorizzato per legge e non può pertanto essere riconosciuta in mancanza di una tale formale designazione.

La mancanza di tale qualifica importa alcune conseguenze pratiche di particolare rilievo, le più importanti delle quali sono: il difetto di subordinazione alla Magistratura che in caso contrario ne deriverebbe (art. 59 C.P.P.) e la mancanza dei poteri riconosciuti alla Polizia giudiziaria (artt. 348/357 C.P.P.).

A quest'ultimo proposito si deve quindi precisare che la G.E.V. non può procedere all'arresto in caso di flagranza di reato (se non nei casi in cui tale facoltà è concessa ad ogni cittadino: art. 383 C.P.P.), non può procedere a sequestro penale , a perquisizioni in caso di flagranza di reato.

Da quanto esposto, si deve desumere che la G.E.V., neppure in caso di flagranza di reato, può accedere a luoghi di privata dimora e comunque a luoghi privati chiusi o recintati.

(1) Per quanto concerne l'approvazione della nomina a GEV, anche in seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 112/98 , tale competenza, nonostante qualche iniziale, diversa, interpretazione, rimane sicuramente in capo al PREFETTO. L'art. 163, 3° comma , della norma citata, infatti, prevede il trasferimento alle PROVINCE, delle funzioni di riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della L. 157/92, nonchè degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui all'art. 31 R.D 1604/1931 e art. 22 L. 693/65. Tra queste fattispecie NON rientrano le GEV istituite e disciplinate dalla L.R. 23/1989. Tale interpretazione è stata confermata dalla circolare del Ministero dell'Interno n° 557/B.16735/12982(21)29 del 9.07.2001 .

(2) A norma dell'art. 5, L. 478/1946, la formula del giuramento è la seguente . “ Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ”.

(3) L'art. 231 del D. L.vo 51/1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico) così recita : “ Salvo che sia diversamente disposto da presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato”

(4) L'art. 138 del TULPS, come recentemente modificato dalla legge comunitaria 2001, L. 1° marzo 2002, n° 29 , così recita : “ Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :

•  essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea

•  avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva

•  sapere leggere e scrivere

•  non avere riportato condanna per delitto

•  essere di ottima condotta politica e morale [su quest'ultimo punto la Corte costituzionale – con sentenza n° 311 luglio 1996 – ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni]

•  essere munito di carta d'identità

•  essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal Prefetto.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal D. L.vo 30 dicembre 1992 n° 527 e del relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n° 635 del Ministro dell'Interno.

Si osservano , altresì le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico

(5) E' questa sicuramente l'interpretazione più prudente . Tuttavia non si può sottacere che recenti sentenze di Cassazione (p.es. Sent. N° 1151 del 1/4/1998 relativa, per l'appunto, a guardie ecologiche volontarie del WWF di Brescia) e pareri espressi da alcune Procure (p.es. nota prot. 321 del 29.03.2000 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Voghera) riconoscono funzioni di polizia giudiziaria a guardie giurate volontarie limitatamente, beninteso, all'esercizio delle funzioni loro attribuite per legge e del servizio cui sono destinate .

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