Le Guardie Ecologiche Volontarie

Chi sono le GEV, cosa fanno, quando sono nate e come si diventa GEV.

CORSO DI FORMAZIONE 2015 per GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE della PROVINCIA di M O D E N A (art. 4 L.R. 23/89)
a cura Dr. M. Rossi (vice presidente Corpo GEV Provincia di Modena)

 

FIGURA GIURIDICA DELLE G.E.V., alla luce della normativa regionale :

•  L.R. 3 luglio 1989, n° 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”;

•  profilo e compiti delle G.E.V., loro organizzazione;

•  direttive regionali di attuazione della L.R. 23/89 (Dell. G.R. n° 2122 del 2.05.90, n° 5291 del 26.11.91, n° 4055 del 21.11.95, n° 266 del 22.02.00, n° 2291 del 22.12.2008 ).

 

PROFILO E COMPITI DELLE G.E.V.  

 

Com'è noto le Guardie Ecologiche Volontarie furono istituite nella nostra Regione in forza dell'art. 14 della L.R. 24 Gennaio 1977 n° 2 , recante norme per la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.

Più precisamente, la norma in discorso faceva riferimento a “agenti giurati volontari” nominati dalle Comunità Montane e dai Comitati Comprensoriali, ribadendone il profilo di Guardie Giurate soggette alla disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R. D. n° 773/31, adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.

Con la L.R. 23/89 , al 2° comma dell'art. 1, compare, ufficialmente per la prima volta, la locuzione “ guardie ecologiche volontarie ”.

La figura giuridica di tali operatori rimane invariata soltanto per quanto riguarda il requisito fondamentale della “qualità” di guardia giurata , per il resto essa viene completamente ridisegnata.

I tratti salienti della nuova configurazione delle G.E.V. sono ben delineati già nell'art. 3 della citata L.R. 23/89.

Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed operatori ambientali a tutto campo.

Ad essi sono attribuiti compiti e mansioni di diverso genere:

 

a) promozione e diffusione dell'informazione sulle problematiche ambientali;

 

b) funzioni di vigilanza ed accertamento di illeciti, nei limiti delle proprie attribuzioni, in ordine alle normative poste a tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente (non più, quindi, limitate al ristretto ambito della L.R. 2/77, ma estese a tutti i comparti ambientali);

 

c) collaborazione con enti ed organismi pubblici, competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, escavazione di materiali litoidi e di polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, caccia, pesca e difesa dagli incendi boschivi ;

 

d) collaborazione con le autorità competenti per interventi nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze ecologiche.

 

Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all'accertamento di un illecito, il citato art. 3 distingue nettamente due differenti livelli di intensità di intervento delle GEV :

 

1) nel caso di collaborazione con gli enti ed organismi pubblici , titolari di funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente, il compito delle G.E.V. si estrinseca nella “ segnalazione ” dell'illecito con le modalità precisate dal 6°comma del successivo art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltro all'organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo).

Va' rilevato che lo svolgimento delle funzioni di collaborazione soprannotate offre alle G.E.V. un campo di azione assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale (delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, indicate nell'atto di nomina, secondo quanto tassativamente disposto dall'art. 6/2° comma della L.R. 23/89, per l'esercizio del potere di accertamento.

 

2) L'accertamento in forma diretta di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie , previste da norme in materia ambientale, costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V..

Deve precisarsi che, a rigore, la lettera della L.R. 23/89 (art. 3/1°c., art. 6/5° c.) si esprime sempre in termini di “... violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie ...”.

Orbene, anche se esistono fattispecie penali punite con la sola sanzione pecuniaria (ammenda) anche in ambito ambientale, è però indubitabile - ad avviso di chi scrive - che il riferimento citato sia esclusivamente confinato alle sole fattispecie di illecito ambientale punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria .

Ad ulteriore conforto di quanto sopra asserito ricordiamo la nota del Commissario di governo che ha apposto il visto alla legge in argomento. In essa si precisa che "…. Resta inteso che i compiti degli agenti di vigilanza debbono limitarsi alla contestazione di sanzioni amministrative ed i loro poteri di accertamento non si estendono all'attività limitativa del diritto di proprietà privata, non consentita ad agenti di polizia amministrativa ”.

Inoltre la seconda direttiva regionale di attuazione della citata L.R. 23/89, in ordine al potere d'accertamento delle G.E.V., riporta finalmente la corretta locuzione “... sanzione amministrativa pecuniaria ...”.

Ciò premesso, l'esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina . Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia), a norma dell'art. 6/2° comma, individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. l'esercizio del potere d'accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative statali e regionali interessate.

Il predetto potere d'accertamento è conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre.

Tali fattispecie sono definite sulla base di direttive regionali vincolanti (art. 6/2°comma L.R. 23/89).

 

La prima direttiva regionale (Del. G.R. n° 2122 del 2.05.90), in attuazione della L.R. 23/89, definiva puntualmente le fattispecie di cui sopra:

 

- art. 15 L.R. 24.01.77 n°2

“Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”.

 

- art. 32 L.R. 2.04.88 n° 11

“Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”. (ABROGATO dal'art.71 L.R. 6/2005)

 

Entrambe le disposizioni soprannotate comminano sanzioni per le violazioni in ordine a tutte le prescrizioni contenute nelle leggi cui si riferiscono. In tali ambiti pertanto la competenza accertativa delle G.E.V. è completa.

 

La seconda direttiva (Del. G.R. n° 5291 del 26.11.91), pubblicata sul B.U. della Regione n° 30 del 4.03.92, recependo i suggerimenti dei diversi raggruppamenti G.E.V. dell'Emilia Romagna, tra i quali il nostro di Modena, ampliava, questa volta in maniera significativa e pregnante, i poteri d'accertamento di cui trattasi.

Le fattispecie richiamate dalla predetta disposizione sono le seguenti:

 

- art. 24, D.P.R. 10.09.82 n° 915

“Attuazione delle direttive CEE relative ai rifiuti” ,limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

(il citato art. 24 sanzionava la violazione alle disposizioni di cui all'art. 9: divieto di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché nelle acque pubbliche e private).

Il D.P.R. 915/82 è stato tuttavia espressamente abrogato – successivamente all'emanazione della citata seconda direttiva - dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 (cosiddetto Decreto Ronchi ) : “attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” .

Con nota prot. 23929 del 29.09.1997, l'Assessorato all'Ambiente della Regione Emilia Romagna, interpellato al riguardo, precisava che il potere d'accertamento delle G.E.V. in materia di abbandono di rifiuti era da ritenersi confermato limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 14 , primo e secondo comma , sanzionate dall'art. 50, primo comma , del richiamato “Decreto Ronchi”.

(Il D.L.vo 22/1997 è stato a sua volta ABROGATO dall'art. 264 del D.L.vo 152/2006)

 

- art. 31, L.R. 27.01.86, n° 6 come modificata dalla L.R. 26.07.88, n° 29

“Interventi della regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10.09.82 n° 915”;

(il presente articolo sanziona i soggetti che non ottemperano alle prescrizioni contenute nelle normative integrative regionali d'attuazione, previste dall'art. 6 del D.P.R. 915/82);

 

- art 11, comma primo lettera a), punto 2) terzo alinea, L.R. 28.12.86 n° 42

“Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.01.83 n° 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell'eutrofizzazione”, limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. 7/83 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n° 13;

(Il richiamato art. 11, al 1°comma. lett. a) punto 2) terzo alinea, sanziona le violazioni ai disposti di cui al capo II del titolo II e de titolo III della L.R. 7/83. Gli artt. 21, 27, 28 e 29 della richiamata L.R. 7/83 disciplinano lo spandimento ed il trasporto dei liquami).

I citati articoli sono però stati espressamente ABROGATI dall'art.17 della L.R. 24.04.95 n°50 a sua volta ABROGATA dalla L.R. 4/2007)

 

- art. 23, L.R. 17.08.88, n°32

“Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione sviluppo del termalismo”;

(L'articolo in esame sanziona: la ricerca senza autorizzazione di acque minerali e termali o in difformità da quanto in essa contenuto; la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti senza concessione od in difformità da quanto in essa stabilito; l'utilizzo non autorizzato di acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico ambientali).

 

- artt. 24 e 26, R.D. 30.12.1923, n° 3267

“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (vincolo idrogeologico);

(il citato art. 24 sanziona l'inosservanza alle disposizioni in ordine ai terreni vincolati;

l'art. 26 punisce il taglio od il danneggiamento delle piante nei boschi vincolati ).

 

- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.E.V.;

 

- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, L. 8.06.90,n° 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente ( la L. 142/90 è stata abrogata dal nuovo T.U.E.L. “Testo Unico Enti Locali, D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267) ;

 

- art. 18, L.R. 2.09.91, n° 24

“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16.12.85,n° 752” ;

(l'articolo predetto sanziona tutte le violazioni in ordine ai disposti di cui alla legge medesima; la competenza accertativa delle G.E.V. è pertanto generale. La norma in discorso è stata modificata con legge regionale 25.06.1996 n° 20).

La direttiva in argomento, inoltre, sottolinea il carattere di non esaustività delle norme sopraindicate rinviando ai singoli atti di nomina per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative ed anche di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, ordinamenti di polizia, ecc. ).

Il citato carattere di non esaustività (sul quale torneremo più avanti) della disposizione in esame, contrapposto alla rigidità della prima direttiva, si è rivelato foriero di effetti rilevanti ai fini della qualificazione della figura della G.E.V.

Il profilo della medesima si è infatti poi arricchito di un'altra, e a nostro avviso di importanza, per così dire, “storica”, fondamentale, attribuzione, conferitale da una legge dello stato: la nuova legge-cornice sulla caccia (L. 11.02.92 n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

L'art. 27/2° comma prevede, infatti, che la vigilanza venatoria volontaria sia altresì affidata “… alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali ”.

L'importanza di tale disposizione trascende il mero aspetto della nuova previsione di competenza accertativa. E' infatti la prima volta che la figura della G.E.V., creata da normative regionali, viene espressamente menzionata da una legge statale.

La mancata previsione a livello nazionale di tale figura giuridica aveva, in taluni casi, ingenerato dubbi e perplessità in sede di approvazione delle nomine; incertezze che, pertanto, non hanno ora più motivo di sussistere.

 

La terza direttiva (Del. G.R. n° 4055 del 21.11.95), oltre a definire nuovi requisiti per la costituzione e l'operatività dei raggruppamenti provinciali, e nuove modalità per i corsi di formazione e di aggiornamento, segnala altre fonti normative su cui estendere il potere d'accertamento delle G.E.V.:

 

- art. 14 L.R. 12 luglio 1994 n° 27 “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”

( la norma in esame interessa essenzialmente le violazioni ai regolamenti comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti).

 

- art. 15 L.R. 24 aprile 1995 n° 50 “Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e stoccaggio degli effluenti d'allevamento”.

(Come innanzi detto la norma in esame sostituiva la precedente competenza in materia, di cui agli artt. 21,27,28,29 della L.R. 7/83, ma è stata espressamente ABROGATA dall'art.14 della L.R. 6.03.2007) .

 

- art. 30,1° comma, e 31,1° comma, Legge 11 febbraio 1992 n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994 n°8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.

 

- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993 n° 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna” .

 

La quarta direttiva (Del. G.R. n° 266 del 22.02.00) non introduce nuove competenze accertative per le G.E.V. . Tuttavia - oltre a dettare prescrizioni per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali, per l'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento e addestramento – individua lo “standard minimo”, per così dire, del potere di accertamento che deve essere conferito alle GEV . La direttiva in commento – per la parte che ci interessa – così recita:

“Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui è possibile conferire alle G.E.V. il potere di accertamento stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte le Province debbano conferire tale potere alle G.E.V. almeno sui seguenti articoli :

•  art. 15 L.R. n° 2/1977;

•  art. 32 L.R. n° 11/1988 [abrogato dalla L.R. 6/2005]

•  art. 50/1° comma, D. L.vo 22/1997 [abrogato dal D.L.vo 152/2006] ;

•  art. 35 L.R. n° 27/94;

•  art. 18 L.R. n° 24/91 , come sostituito dalla L.R. n° 20/96

•  artt. 13 e 20 L.R. n° 6/96;

•  ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.

 

Le Province conferiscono il potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle GEV che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le GEV già in possesso di atto di nomina contenente tale potere d'accertamento.

 

Il potere d'accertamento delle restanti norme già indicate dalle precedenti direttive regionali potrà essere conferito, in relazione alle particolari necessità di vigilanza ecologica che si manifestano sul territorio, su decisione delle singole Province, in collaborazione con i raggruppamenti G.E.V. . “

A ben vedere, le predette direttive indicano fattispecie previste da norme espressamente abrogate o disapplicate e, a tutt'oggi, mai sostituite o integrate da altre .

Si era posta la problematica della competenza accertativa delle GEV in materie di particolare pregnanza, prima fra tutti, la fattispecie in materia di abbandono di rifiuti.

Una prima, affrettata, conclusione avrebbe potuto essere che non restava che attendere una quinta direttiva della Giunta Regionale che colmasse le lacune di cui si è detto .

Era nostra opinione, invece, che fosse possibile porre rimedio all' empasse operativa delle GEV per mezzo di opportuni provvedimenti che la stessa Provincia può adottare . E questo col conforto di precise argomentazione giuridiche che di seguito esponiamo.

In primo luogo occorre richiamare la Seconda Direttiva della G.R. (Del. N° 5291 del 26.11.1991) di attuazione della L.R. 23/89 la quale , oltre ad ampliare i poteri d'accertamento conferiti con la prima direttiva evidenzia , riferendosi alle nuove competenze, che " per quanto sopra non contemplato, poiché, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo , si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento , in relazione al potere d'accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, ordinamenti di polizia, ecc.).

Le successive due direttive non modificano le disposizioni del precedente provvedimento.

Rileva invece il carattere di non esaustività che viene evidenziato nella richiamata seconda direttiva che, a nostro avviso, può essere risolutivo della problematica di cui trattasi.

Permane, infatti, in capo alla Provincia la prerogativa di aggiornare le competenze accertative delle GEV, avuto riguardo di innovative disposizioni di legge e regolamento.

Ad ulteriore conforto di quanto premesso, riteniamo si debba anche considerare la previsione dell'importante legge regionale 28.04.1984, n° 21, laddove prevede (art. 6, 2°-3° comma) che

" ognuno degli Enti cui spetta l'esercizio di funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti, e tutte le altre attività previste agli artt. 13, 14, 15 e 17 della legge statale [L. 689/1981] in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art.13 della legge statale.".

Tale previsione normativa era già concretamente applicata in alcune convenzioni che regolano i rapporti tra i Corpo GEV provinciale e i Comuni (dove le GEV sono individuate quali agenti accertatori in alcune materie di competenza : p.es. anagrafe canina, regolamento di Polizia Urbana, regolamento delle aree verdi, regolamento gestione rifiuti, ecc.).

La Provincia di Modena, nel 2008 , dimostrando grande attenzione alla problematica testè evidenziata, ha recepito le argomentazioni predette ed ha aggiornato gli atti di nomina delle GEV prevedendo la competenza accertativa nelle seguenti fattispecie :

 

•  art. 15 L.R. 24.01.1977 n° 2 (Flora regionale protetta e prodotti del sottobosco) così come modificato dall'art. 62 della L.R. 17.02.2005 n°6;

•  art. 60 L.R. 17.02.2005 n°6 (aree naturali protette);

•  artt. 13 e 20 L.R. 2.04.1996, n° 6 (funghi epigei);

•  art. 18 L.R. 2.09.1991 n° 24, così come modificata dalla L.R. 25.06.1996 n°20 e L.R. 13.11.2001 (tartufi);

•  art. 255, 1° comma, D. L.vo 3.04.2006 n° 152 (abbandono di rifiuti);

•  art. 11, 1° comma, lettera A), punto 2, terzo alinea, L.R. 28.12.1986 n° 42 (provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione) limitatamente agli obblighi previsti dagli artt, 21, 27 e 28 della L.R. 7/1983, così come modificata e integrata dalla L.R. 23.03.1984 n° 13;

•  art. 23 L.R. 17.08.1988 n° 32 (acque termali);

•  artt. 24 e 26 R.D. 31.12.1923 n° 3267 (riord. e riforma in materia di boschi e terreni montani)

•  art. 63 L.R. 17.02.2005 n° 6 (sanzioni in materia di polizia forestale);

•  ordinanze sindacali e regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano, di cui al D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 T.U.E.L. ;

•  L.R. 6.03.2007 n° 4 , capo 3°, (disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari);

•  Artt. 30 e 31 L. 11.02.1992 n° 157 (protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio);

•  Art. 61 L.R. 15.02.1994 n° 8 e ss.mm. e ii. (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

•  Regolamento Regionale 26.03.2002 n° 4 (gestione faunistico venatoria degli ungulati)

•  Art. 7 L.R. 31.07.2006 n° 15 (disposizioni per la tutela della fauna minore);

•  Art. 14 L.R. 17.02.2005 n° 5 (norme a tutela del benessere animale);

•  Art. 30 L.R. 7.04.2000 n° 27 (norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina)

•  L.R. 22.02.1993 n° 11, tutte le fattispecie, (tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna).

 

Tale, innovativa, modalità di aggiornamento degli atti di nomina delle GEV – che di fatto anticipa le previsioni della QUINTA DIRETTIVA di cui diremo di seguito - posta coraggiosamente in essere dalla Provincia di Modena, conferisce alla guardia ecologica una competenza estremamente allargata nel campo ambientale e la connota di attribuzioni tali da potersi , a pieno diritto, annoverare tra le più qualificate figure di agenti volontari .

 

 

La quinta direttiva :

del. G.R. n° 2291 del 22.12.2008

 

La Quinta Direttiva Regionale – oltre a ridefinire il ruolo della Regione, delle Province , dei raggruppamenti provinciali G.E.V., a ridisciplinare le modalità ed i programmi dei corsi di formazione – prende sostanzialmente atto che il campo d'azione delle G.E.V. si è estremamente dilatato nel tempo a seguito dell'emanazione e del continuo aggiornamento di corpi legislativi e regolamentari nei vari settori riconducibili alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Ribadisce altresì quanto espresso nella seconda direttiva circa la non esaustività delle previsioni normative in ordine alle quali conferire il potere d'accertamento alle G.E.V. .

Dispone che le Province attribuiscano poteri d'accertamento alle G.E.V. individuando un nucleo (ancorché piuttosto ampio) e selezionato di norme nei seguenti settori :

 

  • PROTEZIONE DELLA NATURA ED AREE PROTETTE: art. 15 L.R. 2/1977 , art. 60 L.R. 6/2005;

 

  • REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI, art. 18 L.R. 24/1991; artt. 13 e 20 L.R. 6/1996;

 

 

  • TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DELLA PESCA : art. 7 L.R. 15/2006, artt. 30/1°c. e 31/1°c. L. 157/92; art. 61 L.R. 8/1994; L:R: 11/1993;

 

  • TUTELA DELLE ACQUE E SPANDIMENTI AGRONOMICI : art. 23 L.R. 32/1988; art. 12 L.R. 4/2007;

 

 

  • PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE : artt. 24 e 26 R.D. 3267/1923 , art. 63 L.R. 6/2005;

 

  • REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI E ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL VERDE PUBBLICO: art. 7 bis D. L.vo 267/2000.

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE G.E.V.

 

Convenzioni

 

L'art. 9, L.R. 23/89, precisa che l'attività delle G.E.V. si esplica attraverso convezioni stipulate fra i raggruppamenti provinciali delle G.E.V. e gli Enti Pubblici (si badi, Enti pubblici ) che si avvalgono della loro opera.

La convenzione costituisce quindi il normale strumento, di natura negoziale, che regola i rapporti tra i due organismi interessati.

 

Ruolo della Provincia (*)

 

Scomparsa, anche nella riformulazione dell'art. 14, L.R. 2/77, la Comunità Montana quale ente competente alla nomina di G.E.V., rimangono ora soltanto le Province gli enti delegati all'attuazione della legge in esame.

Sono ad esse attribuite, principalmente, le funzioni di:

 

a) predisporre la nomina a G.E.V. dei volontari che hanno superato i corsi di formazione promossi dagli enti medesimi.

La nomina è peraltro subordinata al conseguimento della qualifica di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U.L.P.S..

 

b) Predisporre i programmi di attività delle G.E.V., d'intesa con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali e con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia ambientale (art. 8, lett. a, L.R. 23/89).

 

c) Gestire l'attività di coordinamento generale.

 

d) Porre in essere l'attività di supporto operativo e finanziario.

 

 

Raggruppamenti provinciali

 

Un'importante novità introdotta dalla L.R. 23/89 è rappresentata dalla organizzazione delle G.E.V. in uno o più raggruppamenti provinciali , i quali possono essere promossi anche da associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 L. 346/86.

L'attività della singola G.E.V. è ora concepibile soltanto se si esplica nell'ambito del raggruppamento cui viene riconosciuta la legittimazione a svolgere un servizio di rilevanza pubblica, pur mantenendo il carattere di organizzazione basata sul volontariato, con una propria autonomia organizzativa e gestionale.

Proprio in relazione a tale importanza, l'art. 2/1°c. della citata L.R. 23/89

prevede che i raggruppamenti siano dotati di propri statuti (col presupposto della formale costituzione con atto notarile, l'insediamento di organi rappresentativi, ecc.) e di regolamenti di servizio i quali debbono essere approvati dal Questore, ai sensi dell'art. 2 R.D.L. 6.09.35 n° 1952.

 

 

 

(*) Il ruolo della Provincia , in generale, è attualmente oggetto di profonda trasformazione alla luce delle importanti innovazioni legislative intervenute. In particolare la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna , Province , Comuni e loro Unioni ” , detta norme in materia di ruolo e funzioni delle Province per il governo delle cosiddette Aree Vaste . Tra queste è compresa la pianificazione e governo del territorio e dell' ambiente . E', pertanto, lecito attendersi importanti cambiamenti anche per quanto attiene il rapporto di indirizzo tecnico-operativo delle GEV e loro raggruppamenti.

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