COMUNE DI MODENA


REGOLAMENTO PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI
PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 195-
Le aree adibite a verde pubblico del Comune di Modena si distinguono in:
VERDE DI ARREDO
E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepIto come arredo non fruibile dal cIttadini.
Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, la alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.
VERDE DI SERVIZIO
E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali:
parchi urbani e di quartiere, verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo - ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di piante e vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti, piante e fiori.
VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE
E' costituito da impianti, privi di attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.
ART 196 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -
Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Modena.
ART. 197 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA'-
Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:
a) calpestio, gioco ed altre attività ricreative e sportive, non organizzate a livello agonistico od amatoriale, che non comportino uso di attrezzi o strutture fisse (p.e. corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone);
b) passeggiate in bicicletta;
c) attività produttive, raccolta semi, frutti e infiorescenze, potature, piantumazioni;
d) passeggiate con cani ed altri animali; 
e) installazione di attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (p.e. altalene, scivoli, attrezzi ginnici, torri belvedere, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, ristori, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
t) organizzazione di gare sportive;
g) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri,. ecc.);
h) libera conduzione di animali, privi di guinzaglio, nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle.
Le attività che possono svolgersi nelle aree adibite a verde pubblico sono, in genere, libere ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 199, sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di quelle espressamente vietate dal
presente regolamento.
Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione possono essere effettuate osservando le modalità di ai al successivi art. 198.
ART. 198 - MODALITA' PARTICOLARI DI&VOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' -
a) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale. SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00
b) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
c) L'installazione di attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree evidenziate mediante tabelle. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
d) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, limiti particolari.
ART. 199 - ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE"
Le attività di seguito descritte potranno avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:
installazione di attrezzature fisse al suolo;
organizzazione di gare sportive;
attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
raccolta di semi, frutti, infiorescenze, potatura e piantumazione.
SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00 + art. 207 c.2) rimozione di opera abusive.
Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:
Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 1,00.
Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora.
Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00.
Utilizzo razionale dell' acqua.
Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione ed inquinamento con scarichi e discariche improprie.
ART. 200 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -
Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente art. 199, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data; non anteriore a 30giorni da quello d'inizio.
Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di iniziative che comportino l'installazione di attrezzature fisse all'interno delle aree destinate a verde pubblico, potrà avvenire previo parere del Settore Gestione e Controlli e del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio.
ART. 201 - DIVIETI GENERALI -
Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
1) alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206c.1) Euro 25,00 + art. 207 c.1) rimessa in pristino dei luoghi.
2) schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/6 rumori di ogni genere. Utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24,00; SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
3) lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi; SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00 + art. 207 c.1) rimessa in pristino dei luoghi.
4) imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00+ art. 207 c.1) rimessa in pristino dei luoghi.
5) scavalcare recinzioni, transenne e quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale; SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
6) soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale; SANZ.  Euro 154,00. (ord. 30447 del 6/9/99)
7) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico (art. 29/1 lett. G REG. POL. URBANA)  e adibire le panchine a giaciglio; SANZ. Euro 154,00.  (ord. 30447 del 6/9/99)
8) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati; SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
9) porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00 + art. 207 c.3) rimozione di veicoli a motore.
lO) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
Il) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00
a Euro 154,00.
12) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi compresi i laghetti; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00 + art. 207 c.1) rimessa in pristino dei luoghi.
13) gettare nelle fontane e nei laghetti oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane e dei laghetti o per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
14) ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli; SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
15) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore Attività Economiche. SANZ. art. 206 c.3) da Euro 77,00 a Euro 464,00.
ART. 202 - ANIMALI-
1) E' vietato lasciare circolare liberamente i cani o altri animali. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
3) E' obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi. E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini, per un raggio di 100 metri. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
4) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle, collocate all'interno del verde di servizio.
5) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
6) E' vietato, all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
7) E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
8) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato introdurre cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione. SANZ. art. 206 c.1)  + art. 207 c.1) rimessa in pristino dei luoghi.
9) Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato svolgere ogni attività di pesca, se non autorizzata in modo specifico. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
ART. 203 - VEICOLI A MOTORE -
1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi. SANZ. art. 206 c.2) da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso dei bambini o di invalidi. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
4) I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.
ART. 204 - VELOCIPEDI E PATTINI A ROTELLE -
1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietate circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso ove è, parimenti, vietata la sosta. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.
2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, ove presenti vialetti di attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.
3) Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area. SANZ. art. 206 c.1) Euro 25,00.

ART. 205 - NORMA GENERALE -
All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.
Per quanto non espressamente previsto ne presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.
ART. 206 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO -
- La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito descritte:
1) - sanzione amministrativa pecuniaria  - Euro 25,00
- art. 198 lettera b);
- art. 201 comma 1), comma 2), comma 3), comma 4), comma 5), comma 8);
- art 202 comma 3), comma 8), comma 9);
- art. 203 comma 2);
- art. 204 comma 1), comma 3).
2) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00 -
- art. 198 lettera c);
- art. 201 comma 9), comma 10), comma 11), comma 12), comma 13). comma 14);
- art. 202 comma 1), comma 2), comma 5), comma 6), comma 7), comma 10); 
- art. 203 comma 1).
3) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 464,00 -
- art. 198 lettera a);
- art. 199;
- art. 201 comma 15).
'" ART. 207 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1) Rimessa in pristino dei luoghi.
Al termine delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 199, del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli vennero dati in uso.
Le violazioni di cui all'art. 201, commi 1), 3),4), 12),e 202 comma 8), comporteranno l'obbligo, da parte del trasgressore e del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura
dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.
2) Rimozione di opere abusive.
Nel caso in cui una attività di cui all'art. 199 del presente Regolamento venga posta in essere benché priva di autorizzazione è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile alla sorveglianza, di rimuovere lo opere abusive, eventualmente collocate.
La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura
dell' Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.
3) Rimozione dei veicoli a motore.
La violazione del disposto di cui all'art. 201, comma 9), del presente Regolamento, per quanto riguarda la sosta dei veicoli a motore comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

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