LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO Dl VIGILANZA ECOLOGICA

 


 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalita':

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

Art. 2

Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria

1. Le guardie ecologiche voiontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o piu' raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamentl provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorita' diPubbiica sicurezza a norma del RDL 2619/1935, n. 1952.

2. Le guardie ecologicne volontarie svolgono la propria attivita' organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini e delle convenzioni di cui agli art.. 8 e 9.

3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporri con le guardie ecologiche volontarie.

Art.3

Compiti delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie:

a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legisiazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;

b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9 , nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell 'art. 6, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie , di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonchÇ di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalitÖ del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

d) collaborano con le competenti autoritą nelle opere di soccorso in caso dl pubbliche calamita' e di emergenza di carattere ecologico.

2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non da' luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed e' prestato a titolo gratuito.

Art. 4

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato clrcondariale di Rimini e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalita' di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica; stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale.

2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonche' dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.

3. La commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale, e' presieduta daIl'assessore provinciale competente o dal componente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per matera o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariaie di Rimini. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo ä stabilito il calendario d'esame.

4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresi' le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie gia' in servizio.

Art.5

Guardie in servizio

1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

Art.6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

1. La nomina a guardia ecologica volontaria e' disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini. L'efficacia della nomina e' subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del RD 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria e' chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecuniarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

3. Ogni guardia ecologica volontaria e' munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dai Comitato circondariale di Rimini, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia e' tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

4. NelI'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria e' tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del RD 6 maggio 1940,n. 635, accertino violazioni , che comportino l'applicazione di sanzioni pecuniarie , alle disposizioni in materia ambientale le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalita' previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorita' competente ad emanare l'ordinanza -ingiunzione, nonche' alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta ä effettuato esclusivamente mediante versamento in apposivi conti correnti postali.

Art. 7

Sospensione e revoca dell'incarico

1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini, sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria puo'essere sospeso per un perioao massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarita' nello svolgimento dei compiti assegnati e puo' essere revocato ove si tratti di irregolarita' particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico e' disposta anche nel caso di persistente accertata inattivita', nonche' per il venir meno dei necessari requisiti di idoneita'.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

a) redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in maniera di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonche' con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;

b) ricevono i resoconti dell'attivita' espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;

c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui alI'art.3,lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;

d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attivitÖ svolta nell'anno precedente;

e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art.9;

f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilita' civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

g) mettono a disposizione dei ragguppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

Art. 9

Attuazione dei programmi

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni.

Art. 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalita' risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini nonche' dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.

2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui e' incaricata, la guardia ecologica volontaria e' obbligata a a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

3. Nell' espletamento del propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

Art. 11

Coordinamento regionale

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 12

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R.6 luglio 1977, n. 31.

Art. 13

Modifica di norme

1. L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e' cosi' sostituito:

"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli apenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonche', nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dai Comitato Circondariale di Rimini".

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1989 LUCIANO GUERZONI

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari istituzionali, legislativi e legali al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

Note all'art. 2

Primo comma

1) Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n .349, concernente Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale e' il seguente:

Art.13 - 1 Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio Nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2.Il Ministro al solo fine di ottenere per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera C), effettua entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1 e ne informa il Parlamento.

2 Il RDL 26 settembre 1935 n.1952 concerne la Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate

NOTA ALL'ART.4

Secondo comma

1 Il testo dell'art.13 della Legge 8 luglio 1986, n.349 e' riportato nella nota 1) all'art.2.

NOTE ALL'ART.6

Primo comma

1 Il testo dell'art.138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza appprovato con RD 18 giugno 1931, n.773, e' il seguente

"Art.138 - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1 Essere cittadino italiano

2 Avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva

3 Sapere leggere e scrivere

4 Non avere riportato condanna per delitto

5 Essere persona di ottima condotta politica e morale

6 Essere muniti della carta di identita'

7 Essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

2) Il testo dell'art.250 del RD 6 maggio 1940 n. 635, concernente Approvazione del regolamento per I'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ,delle leggi pubblica sicurezza e' il seguente:

Art. 250 Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art.138 della legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l' approvazione le guardie particolari prestano innanzi al Pretore giuramento con la seguente formula:

Giuro che saro' fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori, che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, che adempiro'a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impegno.

Il pretore attesta in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.

La guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle sue funzioni, dopo la prestazione del giuramento.

Ouinto comma

3) Il testo dell'art. 255 del RD 6 maggio1940,n. 635, richiamato nella nota precedente e' il seguente:

"Art. 255. Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate.Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria".

4, Il testo degli artt. 8,9 ,10 e 13 della L.R. 28 aprile 1984,n.21, concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni ammministative di competenza regionale e'rispettivamente il seguente:

"Art.8- Accertamento della violazione - La violazione di una norma cne prevede una sanzione ammministrativa pecuniaria e' accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

a) L'indicazione aella data, ora e luogo di accertamento;

b) le generalita' e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;

c) le generalita'del trasgressore ovvero le generalita' di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere, lo stato di incapacita'non derivi da sua colpa o sia da lui preordinato.

d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;

e)la menzione delle norme che presumono violate;

f) I'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale:

g) I'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore puo'inoltrare eventuali scritti e documenti, difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;

h) la menzione della facolta'di pagamento in misura ridotta a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalita' di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Art.9- Contestazione - La violazione quando possibile,deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorvegilanza e all'eventuale responsabilita' in solido.

Art. 10 - Notifica - Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati;la notifica deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art.14 della legge statale.

Art.13 - Pagamento misura ridotta- 'E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppiodel minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

Il pagamento in misura ridotta e' effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli Enti di cui al precedente articolo 4.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta puo'essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalita' previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

NOTA ALL'ART.11

Comma unico

1) Il testo dell'art.35 della L.R 27 febbraio 1984 n.6, concernente Norme sul riordino istituzionale, ä il seguente:

Art.35 - Coordinamento delle funzioni delegate - L' attivita' di indirizzo e coordinamento, inerente all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate, di cui all'art.5, e' determinata con la collaborazione degli Enti locali interessati ed e' attuata anche attraverso piani, programmi e progetti regionali.

Le leggi regionali di delega o sub-delega di funzioni prevedono di norma che l'esercizio delle funzioni delegate si svolga sulla base di progetti adottati dagli Enti locali territoriali in coerenza con gli obiettivi prefissati a livello regionale o provinciale.

L'opportunita' di esercizio associato delle funzioni delegate o sub-delegate ai Comuni e agli ambiti territoriali intercomunali per detto esercizio, salvo che non sia diversamente disposto, sono decisi esclusivamente dai Comuni. Oualora i Comuni intendano esercitare in forma associata le funzioni loro delegate o sub-delegate, la Regione favorisce questo tipo di gestione.

Nel corso del rapporto di delega o sub-delega ,il Consiglio e e la Giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate o sub-delegate.

Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentitigli enti deleganti.

Le direttivedi carattere vincolante sono Pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTA ALL'ART. 13

Comma unico

1) Il testo dell'art.14 della L.R. 24 gennalo 1977, n. 2, concernente Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco,era il seguente:

Art. 14 - Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca , gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalle Comunita'montane e dalle Province, nonche' su autorizzazione della Giunta regionale, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art.138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 a prestare giuramento davanti al pretore.

 


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