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R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani Gazzetta Ufficiale 17/05/24
TITOLO I Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi CAPO I - Limitazioni alla proprietà terriera. Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 2. La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. 3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. 4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente. 5. Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (3) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse. 6. Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5. 7. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (4) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1. 8. Per i terreni predetti il Comitato forestale (4) dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. 9. Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni: a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno; b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi; c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre. Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comitato (4) potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre. 10. Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro per l'economia nazionale (5), il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali. 11. Il Comitato (4), nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale (6). 12. I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (4). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale. 13. Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono dal Comitato forestale (4), su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo. 14. Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo. 15. Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella L. 26 giugno 1913, n. 888 (7), per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare. 16. Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso. Sezione II - Vincolo per altri scopi. 17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. 18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal Comitato forestale (10) in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri del Comitato, incaricata dei necessari accertamenti. 19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco. 20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il Comitato (10) informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso. 21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo. 22. Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo. 23. In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, il Comitato forestale, (10), su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti. CAPO II - Disposizioni penali e di polizia. 24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale (10) per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (11), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito. 25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato (12), depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del Comitato di far eseguire direttamente i lavori. 26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale (12) ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, (12/a) dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti (12/b). 27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto. 28. Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale. 29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali. 30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28. 31. I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del Comitato forestale (12) e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17. 32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10. 33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del codice penale (13). 34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale (14). 35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa (15). 36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione. 37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale (16), non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. 38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro. TITOLO II Sistemazione e rimboschimento di terreni montani CAPO I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (17). 39. Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato. 1° opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse; 2° altre opere idrauliche eventualmente occorrenti. Le prime sono di competenza del Ministero della economia nazionale (18), che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale delle foreste (19), le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo reale del genio civile. 40. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'articolo 7, lettera b), del testo unico, approvato con R.D. 22 marzo 1900, n. 195 (20), ed il riparto della relativa spesa continuerà ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli artt. 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto. 41. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice. 42. Tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilità dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potrà continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse. 43. Gli Uffici del Genio civile e quelli di Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39. 44. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire è deferito alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il Direttore generale delle foreste e demani ed un Ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale (18). 45. Compilato il progetto di massima, gli Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone. 46. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco è notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione. 47. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero (21), l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione. 48. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 39 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità. 49. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonché quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo. 50. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, è assegnata un'indennità annua in somma fissa tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento. 51. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potrà adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente un'indennità, da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e dell'esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58. 52. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purché tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino. 53. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente. 54. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. 55. Il Ministro per l'economia nazionale (21) sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, può consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione. 56. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale (23) e dei lavori pubblici. 57. Allorché le opere di sistemazione sono compiute da società od imprenditori, la manutenzione di esse è assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 10 gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse. 58. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni quaranta, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici, quando si tratti di boschi cedui. 59. Le Province, i Comuni, gli enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonché le società ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani. 60. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio. 61. Le società o i singoli imprenditori, i quali intendano chiedere la concessione di opere di sistemazione dei bacini montani devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile o dell'Ispettorato forestale.
L'Ufficio del Genio civile o l'Ispettorato forestale, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel Foglio annunzi legali della Provincia. 62. Dopo un mese dall'inserzione di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici o quello per l'economia nazionale (27) o il Magistrato alle acque, per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti, determinandone le modalità. 63. Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purché corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la sistemazione di uno stesso bacino o di una parte di esso. 64. Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa, se non dopo trascorso il termine di tre mesi, entro il quale, può dal consorzio stesso essere esercitato un diritto di prelazione. 65. Alle società ed agli imprenditori concessionari di lavori di sistemazione, si può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 8 agosto 1918, n. 1256 (28), in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato. 66. Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed agli imprenditori tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate. 67. Il personale tecnico, adibito dai concessionari alla sorveglianza e custodia delle opere di sistemazione, può elevare verbali di accertamento delle contravvenzioni, purché presti giuramento innanzi al Pretore del mandamento o innanzi al Sindaco del Comune ove il personale stesso risiede. 68. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per il periodo di anni sei dalla pubblicazione del presente decreto, a concedere, con le norme del proprio istituto e con estensione anche al disposto dell'art. 78 del T.U. 2 gennaio 1913, numero 453 (29), alle Provincie, ai Comuni ed ai consorzi, concessionari di opere di sistemazione, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse. 69. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai consorzi, di cui al precedente articolo, le somme necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produzione e lavoro. 70. Le annualità che lo Stato deve corrispondere ai concessionari per opere di sistemazione, saranno calcolate con lo stesso tasso di interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli artt. 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato con R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (29). 71. Le concessioni di opere di sistemazione possono anche essere fatte a condizione che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti, non eccedenti il numero di cinquanta, comprensivo di una quota di contributo e di interessi non superiore al 4 per cento. 72. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna sistemazione, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati. 73. In pendenza di progetti regolarmente approvati, le casse di risparmio possono concedere mutui ai consorzi concessionari di opere di sistemazione per l'esecuzione delle opere stesse. A detti mutui sono estese le disposizioni dell'art. 16 della L. 11 dicembre 1910, n. 855 (30). 74. Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo, nonché da diritti di segreteria e di archivio, e saranno registrate col solo diritto fisso di lire 2000 (31). CAPO II - Rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati. Sezione I - Disposizioni generali. 75. L'Amministrazione forestale, le Province ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1 potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo. 76. I proprietari dei terreni di cui all'articolo precedente possono eseguire per proprio conto i lavori indicati nell'articolo stesso, impegnandosi ad iniziarli ed a compierli nei modi e nel termine stabiliti dal Comitato forestale (32). 77. Qualora si riconosca la necessità d'inerbare e rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, sottoposti a vincolo, l'Amministrazione forestale e gli enti di cui all'art. 75, in seguito ad autorizzazione del Comitato forestale (33) possono imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di dieci anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi e compiervi i lavori occorrenti, senza per altro mutarne la destinazione. 78. L'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea dei terreni, nonché di sospensione dall'esercizio del pascolo, di cui ai precedenti articoli, sarà stabilita nei modi previsti dall'art. 21. 79. I proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi. 80. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio nei giudizi, nei contratti ed in tutti gli atti che interessino l'ente, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto. 81. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento. 82. E' data facoltà ai consorzi di stabilire, nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il consorzio, siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutive, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari. 83. Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da rimboschimento non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. 84. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 2000 (36), ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di sei anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrano per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento. 85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale (35) in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a Provincie, Comuni e consorzi di Comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali. Sezione II - Disposizioni particolari. 86. Per la Basilicata le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della Provincia e di quelli patrimoniali e demaniali ex-feudali dei Comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato. 87. Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono estese anche alle Province della Calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo senza però che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato. 88. In Sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali Ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato. 89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'ex-Impero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento. TITOLO III Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana. CAPO I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello Stato (38). 90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58. 91. Il Ministero dell'economia nazionale (37) è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi (38/a) della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. 92-99. (39). CAPO II - Istruzione, propaganda ed assistenza. 100. Il Ministero dell'economia nazionale (40), provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali. 101. L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria. 102. Il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà d'istituire borse di studio presso l'Istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei Paesi esteri. 103. Nelle Province, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il Ministro per l'economia nazionale (40), ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e dell'agricoltura montana. 104. E' istituita nel Regno la festa degli alberi. 105. L'Amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalrnente pel conseguimento dei seguenti scopi:
Il Ministro per l'economia nazionale (40) potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano. TITOLO IV Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comumi e di altri enti CAPO I - Azienda del Demanio forestale di Stato (44). 106. Il Demanio forestale dello Stato è formato:
107. I boschi e terreni che vengono comunque a formare parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati ed utilizzati secondo un regolare piano economico. 108. E' istituita l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del Paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali. 109. L'Amministrazione dell'Azienda è affidata al Direttore generale delle foreste e dei demani ed al Comitato di amministrazione, composto:
I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale (45) e la nomina avrà la durata di un triennio. 110. La Direzione generale delle foreste e dei demani ha alla diretta dipendenza gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali, che provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto. 111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale (45) per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna (46).
Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province. 112. Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell'articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per la economia nazionale (45). 113. Il prezzo di espropriazione è determinato con i criteri stabiliti dall'art. 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 (47). 114. In caso di contestazione sul prezzo di espropriazione l'indennità sarà valutata nei modi previsti dall'art. 21. 115. Nel termine di trenta giorni dalla decisione arbitrale, menzionata nell'art. 21, l'Amministrazione può recedere dall'espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento. 116. I boschi demaniali di Vallombrosa, Camaldoli e Boscolungo nell'Appennino toscano, quello del Consiglio nelle province di Belluno, Udine e Treviso, quelli della Sila nelle province di Catanzaro e Cosenza e quello di Ficuzza in provincia di Palermo, sono destinati principali mente a stazioni climatiche. 117. E' data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (45):
Le concessioni di aree potranno farsi soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta. 118. Le concessioni saranno fatte con le forme stabilite dalla legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, e per una durata non maggiore di novant'anni e dovranno essere accompagnate dalle condizioni necessarie per la conservazione della foresta. I concessionari dovranno pagare le imposte e le sovrimposte, nonché un canone annuo all'Azienda. 119. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 107 sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero dell'economia nazionale (49) di promuovere l'alienazione dei terreni amministrati dall'Azienda, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondano ai fini previsti dall'art. 108 od a quelli di utilità pubblica, di cui al titolo I del presente decreto, o non siano suscettivi d'importanti trasformazioni agrarie. 120. Gli atti di alienazione dei terreni di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto reale motivato, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (49), udito il Comitato di amministrazione dell'Azienda. 121. Il ricavato delle vendite dei terreni di cui all'articolo precedente, sarà reimpiegato nell'acquisto di altri terreni, di cui all'art. 111, comma primo e secondo a). 122. L'Azienda ha un bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero dell'economia nazionale (49) in base a norme stabilite da apposito regolamento. 123. A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
124. Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia nazionale (49) verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.
125. L'Azienda potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario e quello agrario e alle Casse di risparmio, che perciò sono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'Azienda stessa. Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (49), sentito il Comitato di amministrazione. 126. L'Azienda per ciascun esercizio finanziario dovrà versare al Tesoro sui redditi di cui alla lettera a) dell'art. 124 la somma di lire 600.000; sui redditi di cui alla lettera b) la somma di lire 52.684,30, corrispondenti al provento medio accertato nel biennio 1908-1909 e 1909-1910 e sui redditi di cui alla lettera c) dello stesso articolo lire 3.000.000 nell'esercizio 1924-1925, e la somma che sarà determinata con la legge del bilancio negli esercizi successivi. 127. Le somme corrispondenti alle entrate di cui all'art. 123 sono amministrate dall'Azienda che, dedotti i contributi dovuti al Tesoro ai sensi dell'art. 126, provvede ai servizi contemplati dal presente decreto, anche mediante aperture di credito a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'Azienda stessa. 128. Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste del Demanio. 129. Le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'Azienda apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente. CAPO II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti. Sezione. I - Disposizioni generali. 130. I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal Comitato forestale (50). 131. Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi. 132. S'intendono per tagli straordinari tutti quelli che vengono eseguiti all'infuori delle prescrizioni dei piani economici, ove essi esistono o che in genere superano la media delle utilizzazioni ordinarie fatte nell'ultimo decennio. 133. La misura delle somme da prelevarsi, ai sensi dell'art. 131, sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale (50). Tale importo non potrà tuttavia superare il 25 per cento del ricavato del taglio. 134. Le somme così fissate saranno depositate presso le Tesorerie delle Province a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui saranno consegnate, a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della Provincia, al quale gli Ispettori forestali daranno conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità dello Stato (51). 135. I pascoli montani appartenenti agli enti di cui all'art. 130 devono essere utilizzati in conformità di apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale (50). Contro le disposizioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero della economia nazionale (52) entro sessanta giorni dalla notificazione di esse. 136. Quando un pascolo montano appartiene in condominio a più proprietari, le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione. 137. Il Ministero dell'economia nazionale (52) potrà concedere contributi agli enti di cui all'articolo 130, che provvedano alla compilazione di piani economici per i boschi e di regolamenti per l'uso dei pascoli, allo scopo di conseguire un miglioramento del loro patrimonio silvo-pastorale. I contributi saranno commisurati all'importanza ed alla spesa di formazione dei detti piani e regolamenti, debitamente approvati. 138. La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al presente capo, è demandata all'Ispettore forestale capo del ripartimento. E' però in facoltà degli enti interessati di affidare a persone tecniche la compilazione dei progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei prodotti boschivi, di affitto dei pascoli e degli altri terreni, nonché dei progetti dei lavori di cui all'art. 133, e la redazione delle norme per l'esercizio del pascolo, di cui all'art. 135. Uguale facoltà hanno gli enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 130. Sezione II Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui appartengono. § 1 - Costituzione delle Aziende speciali. 139. I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente (54). 140. La costituzione dell'Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale (56). La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (57). 141. L'Azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico. 142. A sovraintendere all'Azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purché eleggibili a consiglieri comunali. 143. Costituita l'Azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole. 144. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale. 145. Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (56), intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il Presidente della Commissione al Sindaco. Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:
146. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'Azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o del Sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale (59). 147. La Amministrazione temporanea dell'Azienda, sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale eserciterà i poteri della Commissione. 148. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'Azienda e la gestione diretta del patrimonio. 149. Nella deliberazione di revoca devono essere indicate le modalità per la liquidazione dell'Azienda. § 2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi. 150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione. 151. L'Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministrativa dell'Azienda, determinandone le attribuzioni. 152. Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 150. § 3 -Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti. 153. Il Ministro per l'economia nazionale (60), su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 139 a quegli enti che assumano personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto purché tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 159. 154. Gli Istituti e gli enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale (60), ad assumere la Direzione delle aziende silvo-pastorali previste nel presente decreto, purché si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 159. 155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi. 156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio. 157. (62). 158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede: 1° al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio; 2° all'approvazione del regolamento del consorzio; 3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale. § 4 - Personale direttivo. 159. La nomina del Direttore tecnico può esser fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggano il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal regio Istituto superiore agrario e forestale o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale, purché non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento. 160. Il Direttore, nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza dal presente decreto e dal regolamento speciale dell'Azienda, di cui all'art. 141, riveste a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale. Sezione III - Gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti. 161. Allorché il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal § 1 della sezione II del presente capo, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 153 non abbia trovato applicazione, il Ministro per l'economia nazionale (63) sentito il Comitato forestale (64), o su proposta di esso o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi. 162. La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale (63), su proposta del Comitato forestale (64), tenuto conto dell'importanza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nella attualità detti beni sieno suscettibili. 163. I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun ente, da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo reale delle foreste (65), il quale assume le funzioni del Direttore tecnico delle Aziende speciali dei Comuni, di cui al paragrafo primo della sezione II del presente capo. 164. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle Amministrazioni degli enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione. 165. Qualora i Comuni o gli altri enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefizi di cui all'art. 137. 166. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento. 167. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 144. 168. Il Comune o l'ente può deliberare di rinunciare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in Amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto tra l'ente, cui i beni appartengono e l'Azienda. TITOLO V Diritto d'uso sui boschi e sui terreni vincolati (66) 169. Niun diritto d'uso eccedente i limiti dell'art. 521 del codice civile (67) potrà essere concesso sui boschi e sui terreni vincolati. 170. Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà, agli utenti, di una parte, del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro. 171. Ove i diritti di uso sieno esercitati da intere popolazioni o da parte di esse la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali. TITOLO VI Organi dell'Amministrazlone forestale 172. La suprema vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale (68), che la esercita a mezzo della Direzione generale delle foreste e dei demani (70) da cui dipende il Corpo reale delle foreste (71). 173. Alla Direzione generale delle foreste e dei demani sono affidati pertanto i seguenti servizi: a) personale forestale tecnico e di custodia; b) istruzione forestale superiore e secondaria; c) circoscrizioni forestali; d) rimboschimenti; e) incoraggiamenti alla silvicoltura; f) tutela economica dei boschi; g) tutela e miglioramento dei pascoli montani; h) polizia e contenzioso forestale; i) statistica forestale; k) gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali; l) ampliamento del Demanio forestale dello Stato (72). 174. Organo consultivo tecnico del Ministero dell'economia nazionale (68) in materia forestale è la sezione prima del Consiglio superiore del Ministero stesso, di cui ai RR.DD. 6 settembre 1923, n. 2125, e 2 dicembre 1923, n. 2579 (73). 175. Il Corpo reale delle foreste (71) è costituito dal personale tecnico, dal personale d'ordine e dal personale di custodia. 176. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono adottati sentito il parere di un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro, oppure dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano, e composto del Direttore generale delle foreste e dei demani, del Direttore capo della divisione del personale forestale o del funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore al settimo e di due Ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto ministeriale. 177. Le spese per il mantenimento del personale del Corpo reale delle foreste (71) sono a carico dello Stato. 178. Il territorio del Regno è diviso in ripartimenti, comprendenti due o più distretti. 179. Per la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale il personale di custodia, composto di:
è costituito in sezioni e distaccamenti di sezioni. 180. Le circoscrizioni forestali sono stabilite con decreto del Ministero per l'economia nazionale (76). 181. In ogni Provincia è costituito un Comitato forestale composto:
Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie 182. Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idreogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura senza autorizzazione del Comitato forestale (77). 183. Nelle nuove province, sino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di Polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalità derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento. 184. Salvo quanto è previsto dagli artt. 182 e 183, le disposizioni legislative in materia di boschi e di terreni di montagna, comprese quelle per le nuove Province e per la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, vigenti fino all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono abrogate.185. I Comitati forestali (77) di cui all'articolo 181, cesseranno dalle loro funzioni a mano a mano che nelle singole Province saranno istituiti i Consigli agrari provinciali, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229. 186. A quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto con regolamento da emanarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale (80), di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117. (1/a) Il decreto è stato emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1601. (2) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al n. C/III di questa voce. (3) Il Comitato forestale è stato assorbito dal Consiglio provinciale dell'economia, che ne ha assunto tutti gli oneri e le attività, in forza dell'art. 35, primo comma, L. 18 aprile 1926, n. 731. Le attribuzioni del Consiglio sono state riordinate dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approvava il testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, il quale in particolare stabiliva, al n. 1 dell'art. 32, che il Consiglio adempisse le attribuzioni già demandate ai Comitati forestali e ad altri enti. Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni ed i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. (4) Vedi nota 3 all'art. 4. (5) Il Ministero dell'economia nazionale è stato trasformato in Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 1, R.D. 12 settembre 1929, n. 1661. (6) Con sentenza n. 26 del 23 marzo 1966, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 25, e 70 della Costituzione. (7) La materia è stata successivamente regolata dalla L. 18 giugno 1931, n. 987. (8) Vedi nota 5 all'art. 10. (9) Successivamente regolate dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1849. (10) Vedi nota 3 all'art. 4. (10/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma. (11) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), dall'art. 10, L. 1° marzo 1975, n. 47, riportata al n. A/X, dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma della stessa legge, nonché dall'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII. (12) Vedi nota 3 all'art. 4. (12/a) L'art. 14, secondo comma, lettera e), L. 24 novembre 1975, n. 706, riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE, (poi abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689), aveva escluso espressamente dalla depenalizzazione la sanzione di cui al presente articolo, che, pertanto è da ritenersi di natura penale. Per effetto dell'art. 32 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, tale sanzione è da ritenersi ora depenalizzata. (12/b) Vedi, anche, l'art. 1, L. 4 agosto 1984, n. 424, riportata al n. A/XIII. (13) Ora art. 652 c.p. 1930. (14) Vedi art. 135 c.p. 1930. (15) Comma così modificato dall'art. 2, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito con legge 24 maggio 1926, n. 898. (16) Ora art. 162 c.p. 1930. (17) Vedi, anche, le norme contenute nella L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II. (18) Vedi nota 5 all'art. 10. (19) Per effetto del R.D. 16 maggio 1926, n. 1066 i servizi già disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle foreste furono trasferiti all'istituita Milizia nazionale forestale. Quest'ultima è stata sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B che prevedeva il ripristino del Real Corpo delle foreste. Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, riportato al C/III, ratificato, con alcune modificazioni, dalla L. 4 maggio 1951, n. 538, ha stabilito le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato e disposto che una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sostituisse il Comando della soppressa Milizia nazionale delle foreste. L'art. 2, D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con L. 28 dicembre 1952, n. 4417, ha disposto che le funzioni attribuite al Comandante della soppressa Milizia forestale fossero devolute al Direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. A norma dell'art. 33, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, la denominazione della Direzione generale delle foreste è stata mutata in quella di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. (20) Norme per la bonifica integrale sono state successivamente emanate del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, riportato alla voce BONIFICA. (21) Vedi nota 5 all'art. 10. (22) L'art. 17 R.D. 29 maggio 1941, n. 489 dispone che sia sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. (23) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 488 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, secondo, terzo e quarto comma e dell'art. 50, secondo comma. (24) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dall'art. 1, R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10, della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. (25) Conguagliava l'imposta fondiaria nelle diverse Province dello Stato. (26) Vedi L. 14 dicembre 1955, n. 1318, riportata al n. A/VII di questa voce. (27) Vedi nota 5 all'art. 10. (28) Recava norme per la concessione dell'esecuzione di opere di bonifica a società e a imprenditori singoli. (29) Riguardanti il testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti. (30) Recava disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti. (31) Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707. (32) Vedi nota 3 all'art. 4. (33) Vedi nota 3 all'art. 4. (34) Ora art. 862 c.c. 1942. (35) Vedi nota 5 all'art. 10. (36) Imposta così aumentata dall'art. 1, III comma, L. 21 luglio 1961, n. 707. (37) Vedi nota 5 all'art. 10. (38) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. (38/a) L'art. 3, quarto comma, L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce, ha elevato al 75% della spesa la misura dei contributi. (39) Articoli abrogati dall'art. 119, T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme sulla bonifica integrale. (40) Vedi nota 5 all'art. 10. (41) L'Istituto ha successivamente costituito la Facoltà di scienze forestali dell'Università di Firenze. (42) La Stazione è successivamente divenuta una delle Stazioni sperimentali agrarie ai sensi del D.L. 25 novembre 1929, n. 2226. (43) Contenente l'ordinamento dell'istruzione agraria media. (44) La materia di questo Capo è stata nuovamente disciplinata con L. 5 gennaio 1933, n. 30, riportata al n. B/I e R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, riportato al n. B/II. L'art. 19, L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto espressamente che le norme del presente decreto conservano vigore in quanto non siano in contrasto con quelle della stessa legge. (45) Vedi nota 5 all'art. 10. (46) Vedi anche L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II. (47) Riguardante l'espropriazione per pubblica utilità. (48) Per la concessione di miniere e cave per Piemonte, Liguria e Sardegna; la materia è stata successivamente regolata dal D.Lgs. 29 luglio 1927, n. 1443. (49) Vedi nota 5 all'art. 10. (50) Vedi nota 3 all'art. 4. (51) Ai sensi dell'art. 32, ultimo comma R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 le attribuzioni delle Amministrazioni provinciali e delle Tesorerie della provincia sono state devolute ai Consigli provinciali dell'economia corporativa. Successivamente il D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315 ha soppresso, all'art. 1, i Consigli e gli uffici provinciali dell'economia ed ha ricostituito, all'art. 2, una Camera di commercio, industria ed agricoltura in ogni capoluogo di provincia, che esercita le funzioni e i poteri già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. (52) Vedi nota 5 all'art. 10. (53) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, e così elevata dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE (AUMENTO DELLE), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 10 della stessa legge, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. (54) L'art. 13 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura, ha così disposto: "Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 10 e 16 della L. 25 luglio 1952, n. 991 (riportata al n. E/II di questa voce), nonché per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli artt. 5 e 17 della stessa legge, dal comma XV dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 (recante norme di modifica al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e dagli artt. 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato "Consiglio di valle" o "Comunità montana". La costituzione del "Consiglio di valle" o della "Comunità montana" è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno dei tre quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona. La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse". (55) Vedi anche artt. 4 e 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. Vedi anche nota 5 all'art. 10. (56) R.D. 3 marzo 1934, n. 383. (57) Vedi nota 3 all'art. 4. (58) Vedi nota 5 all'art. 10. (59) Vedi nota 3 all'art. 4. (60) Vedi nota 5 all'art. 10. (61) Vedi nota 54 all'art. 139. (62) Abrogato dall'art. 9 L. 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II di questa voce. (63) Vedi nota 5 all'art. 10. (64) Vedi nota 3 all'art. 4. (65) Vedi nota 19 all'art. 39. (66) Vedi anche L. 16 giugno 1927, n. 1766. (67) Ora art. 1021 c.c. 1942. (68) Vedi nota 5 all'art. 10. (69) Vedi nota 3 all'art. 4. (70) Con R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, la Direzione generale è stata soppressa e le sue funzioni sono state attribuite alla Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, è stato ripristinato il Corpo forestale dello Stato. (71) Vedi nota 19 all'art. 39. (72) L'organizzazione dei servizi della Direzione generale delle foreste è superata dalla devoluzione delle sue attribuzioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. (73) L'organo consultivo è ora il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del R.D. 29 maggio 1941, n. 489. (74) Ora ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato). (75) Il nuovo testo unico per la Finanza locale è stato emanato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; vedi, in particolare, art. 3, n. 7. (76) Vedi nota 5 all'art. 10. (77) Vedi nota 3 all'art. 4. (78) Così modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. L'ultimo comma dell'art. 182 ha subito una rettifica, apportata nel testo, nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1926, n. 35. (79) La sostituzione dei Comitati provinciali con i Consigli agrari provinciali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3229 e la sostituzione delle Commissioni provinciali per la Calabria di cui all'art. 67 L. 25 giugno 1906, n. 255 con i Comitati forestali sono superate dalle norme di cui al D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, il quale ha devoluto le attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura, ricostituite in ogni capoluogo di provincia. (80) Vedi nota 5 all'art. 10. |
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